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Le commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio comunale, al fine di favorire l’esercizio delle proprie funzioni, istituisce ad inizio legislatura, nel proprio seno e con criterio proporzionale rispetto alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, commissioni permanenti in numero non superiore a 4. 2. Il regolamento determina il numero, le materie di competenza nonché i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione. 3. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento, e ad esse possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, il Sindaco, gli assessori, i funzionari dell'Ente nonché ogni altro soggetto la cui partecipazione ai lavori sia ritenuta utile; le sedute si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. 4.Il Comune predispone nel proprio sito web istituzionale una sezione dedicata alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni, l'orario di inizio e di fine dei lavori. 5. Le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere direttamente dagli uffici informazioni e dati, atti e documenti utili all’espletamento del proprio mandato anche relative agli enti e alle aziende dipendenti dal Comune. |
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Attività istituzionali, servizi generali,
gestione finanziaria- economica |
2^ Commissione |
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Pianificazione urbanistica, tutela ambientale, programmazione lavori pubblici, trasporti pubblici |
3^ Commissione |
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Politiche sociali, scolastiche.
Culturali, sociali e sportive |
4^ Commissione |
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Sviluppo economico, commercio
e attività produttive |
5^ Commissione |
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Elettorale |
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